Contenuto principale

Messaggio di avviso

Utilizzo dei Cookie

Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti.
Chiudendo questo banner, acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra
Cookie Policy.

Articolo 29 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

 

Bilancio di previsione

E' il documento in base al quale si svolge la gestione della Scuola. Ha una funzione autorizzatoria. Svolge una funzione allocativa delle risorse, in coerenza con gli obiettivi della Scuola e secondo l'organizzazione della stessa.

 

Conto consuntivo
E' il documento con cui vengono rappresentati i risultati della gestione annuale.

 

Documento in fase di elaborazione.